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Cambiano i valori dei beni
Cambiano i valori dei beni e dei servizi indicativi della capacità contributiva.
Il redditometro è uno strumenti di determinazione induttiva del reddito attribuibile al contribuente (persona fisica) ed è utilizzabile ai fini dell'accertamento se viene riscontrata, per due o più esercizi consecutivi, la non congruità del reddito complessivo netto dichiarato per oltre un quarto rispetto al reddito presunto (sostanzialmente è uno strumento accertativo che permette di verificare la congruità del tenore di vita del contribuente rispetto ai redditi dichiarati).
L’applicazione del redditometro richiede la verifica della disponibilità, in capo al contribuente, dei cosiddetti indicatori di capacità contributiva, cioè beni di lusso quali aeromobili, navi, imbarcazioni da diporto, autoveicoli, camper, roulotte, residenze secondarie, cavalli da corsa, collaboratori familiari, assicurazioni, ecc.. Tali beni sono considerati sotto un duplice aspetto (patrimoniale e gestionale) e a ciascun bene o servizio sono associati un importo ed un coefficiente. Semplificando, al risultato ottenuto moltiplicando l’importo per il coefficiente per ogni singolo bene o servizio viene determinato il reddito presunto attribuibile al contribuente.
La ratio dell’istituto presuppone che, per sostenere certe spese, le entrate da assoggettare ad Irpef non possono essere inferiori a determinati importi presunti. Ai fini dell’accertamento sintetico tramite il redditometro non viene considerata la disponibilità di beni e servizi riconducibili ad attività di impresa o di lavoro autonomo, che hanno rilevanza fiscale soltanto in sede di accertamento del reddito delle relative categorie.
Con un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono stati aggiornati gli importi della tabella che individua gli indici e i coefficienti (che rimangono immutati) presuntivi di reddito ai fini Irpef, riferiti agli anni di imposta 2008 e 2009. Gli importi stabiliti nella tabella in esame (clicca per accedere al sito)vengono adeguati ogni due anni sulla base delle variazioni percentuali dell’indice Istat.
(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, del 11/02/09)
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