Statuto
Costituzione Sede Scopo
Art. 1
Art. 2
Organizzazione
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
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COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO
Art.1 - E' costituita un'associazione senza finalità lucrative denominata:
"SIOTEC - Serigrafie italiane organizzate e tecnologie correlate".
L’associazione ha sede in Milano, Via Luigi Devoto numero civico cinque. L’associazione può istituire uffici anche in altre località.
L'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dal Consiglio Direttivo, ad altre associazioni od enti quando ciò sia utile al conseguimento dei fini sociali.
Art.2 – Scopo
L’associazione si propone di:
a) Rappresentare e difendere gli interessi degli associati e dell'intero settore della serigrafia e delle tecnologie ad esse correlate, con riferimento in modo particolare ai prodotti, alle materie prime, ai semilavorati e alle tecnologie realizzate in Italia;
b) Porre in evidenza le peculiarità uniche della serigrafia, serigrafia tessile, della tampografia nonché i vantaggi e le qualità delle stesse rispetto ad altre tecnologie;
c) Contrastare, con adeguate iniziative informative, l'attività pubblicitaria e comunicativa non veritiera e slealmente concorrente svolta nel settore;
d) Creare uno o più marchi di riconoscimento dell'associazione, affinché gli stessi possano essere adoperati dai soli associati come indice distintivo e di rilievo qualitativo;
e) Promuovere iniziative idonee e necessarie al conseguimento della certificazione di qualità dei materiali e dei prodotti utilizzati nell'industria serigrafica;
f) Promuovere l'uso, la conoscenza e l'immagine della serigrafia e delle tecnologie ad essa correlate presso le scuole, gli istituti professionali, le agenzie di pubblicità, gli studi grafici, le industrie e le Istituzioni territoriali;
g) Organizzare corsi di formazione tecnica e gestionale per le aziende associate al fine di aggiornare, migliorare, approfondire ed affinare l'uso delle tecnologie utilizzate nella serigrafia e nelle tecnologie ad essa correlate e favorire l'introduzione in azienda di nuova forza lavoro ed aggiornare quella già esistente;
h) Operare per creare sinergie e collaborazione fra gli associati, sia con altre associazioni nazionali sia con altre associazioni internazionali sia con Istituzioni territoriali al fine di far incontrare e conoscere fra loro le realtà italiane, creare nuove opportunità di mercato, formazione e finanziamento;
i) Creare un riferimento e organizzare la raccolta di tutte le richieste che promuovono il settore, sintetizzando il tutto e lavorando ad un costante interscambio fra gli operatori;
j) Informare e aggiornare gli associati su normative ambientali, salute e sicurezza, nuove tecnologie, prodotti e tipologie di lavorazione;
k) Effettuare ricerche di convenzioni con laboratori per prove tecniche, ricerche di mercato su prodotti, attrezzature e tendenze, ricerche su strumenti di finanziamento sia pubblici che privati per le attività dell'associazione.
ORGANIZZAZIONE
Art.3 – Organi
Gli organi dell'associazione sono:
1) L'Assemblea;
2) Il Presidente dell'Associazione;
3) Il Consiglio Direttivo;
4) Il Segretario dell'Associazione;
5) il Tesoriere dell'Associazione;
6) Collegio dei Probiviri;
7) Collegio dei Sindaci.
Art.4 - Soci
Possono far parte dell'associazione persone fisiche, imprese individuali e società (di persone o di capitali) che operino nel settore della serigrafia o delle tecnologie ad essa correlate, tra cui, senza che ciò costituisca elenco tassativo ed esaustivo (ma, al contrario, a mero titolo esemplificativo) tampografia, tutte le specialità di serigrafia tessile, stampa digitale, incisoria laser e meccanica, alta frequenza, termoformatura, sublimazione, stampa a caldo, stampa transfer.
Eccezioni possono essere ammesse con delibera del Consiglio Direttivo assunta all'unanimità dei componenti.
Possono far parte dell'associazione anche le scuole, gli istituti professionali, le università e in genere tutte le strutture pubbliche e private dedite all'insegnamento e all'educazione. Possono inoltre far parte dell'associazione altre associazioni con scopi analoghi o complementari.
Sulla domanda di ammissione decide, in modo inappellabile, il Consiglio Direttivo.
Art.5 - Qualifiche degli associati.
I soci stampatori sono coloro che svolgono attività finalizzate a realizzare le diverse tipologie inerenti i processi di stampa.
I soci fornitori sono coloro che forniscono agli stampatori i macchinari, le attrezzature e i materiali consumabili necessari allo svolgimento dei predetti processi di stampa.
Sia i soci stampatori che i soci fornitori possono essere soci aderenti, soci sostenitori, soci benemeriti, soci fondatori.
I soci stampatori aderenti sono coloro che si iscrivono a titolo unico, indicando l'associato che ne ha eventualmente sollecitato l'iscrizione (l'associato di riferimento) e versando il contributo associativo nella misura e con le modalità stabilite per delibera dal Consiglio Direttivo.
La categoria d'ingresso dei fornitori è quella dei Sostenitori. Il socio stampatore sostenitore e il socio fornitore Sostenitore sono coloro che hanno promosso l'iscrizione di soci aderenti o che partecipano occasionalmente con il proprio tempo e il proprio lavoro alle diverse iniziative dell'associazione o che pagano la quota corrispondente. Le attività additate ad esempio sono in qualità decrescente in merito. Il criterio di merito sarà trattato più ampiamente nel regolamento interno.
Il socio stampatore benemerito e il socio fornitore benemerito sono coloro che hanno promosso l'iscrizione di un numero doppio di associati rispetto al livello di soci sostenitori o che hanno lavorato in molteplici occasioni per l'Associazione o che hanno portato a termine almeno un progetto dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo promuove altresì il socio aderente a socio sostenitore ed il socio sostenitore a socio benemerito qualsiasi socio i cui meriti e la cui attività nell'Associazione siano valutabili con riferimento anche ai rapporti di collaborazione con altre associazioni ed Istituti procurati all'Associazione, o al reperimento di importanti risorse che siano a beneficio dell'intera Associazione.
Soci fondatori sono tutti coloro che hanno deciso di versare la quota di conferimento per raggiungere il patrimonio iniziale, dando così vita all'associazione.
Il Consiglio Direttivo può decidere di promuovere un socio aderente a socio sostenitore e un socio sostenitore a socio benemerito con deliberazione motivata ed assunta secondo le norme del presente Statuto.
Tutti i soci dovranno corrispondere annualmente, entro il 30 gennaio, la quota associativa nella misura e con le modalità stabilite da Consiglio Direttivo.
Art.6 - Esclusione dei soci
Ciascun associato può essere escluso dal Consiglio Direttivo, che si riunisce in apposita riunione, allorchè:
a) risulti dimostrato che l'associato abbia arrecato, con qualsivoglia tipo di condotta, un pregiudizio all'immagine o al decoro dell'associazione;
b) abbia ritardato il pagamento dei contributi associativi ordinari o straordinari per oltre un anno;
c) abbia contravvenuto alle norme del presente Statuto.
Il socio può in ogni tempo recedere dall'associazione con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo purché la dichiarazione di recesso sia fatta almeno tre mesi prima, indirizzando lettera raccomandata o altri mezzi consentiti dal codice civile presso la sede dell'Associazione. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Art.7 – Diritti e doveri dei soci
I soci si impegnano ad osservare il presente Statuto ed a dare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.
E' esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La qualità di associato non è trasmissibile.
Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Gli associati hanno diritto al voto se in regola con la quota associativa.
Art.8 - Assemblea
L'associazione ha nell'Assemblea dei soci il suo organo sovrano.
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati.
L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il rendiconto preventivo dell'anno in corso.
L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità:
a) per deliberazione del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta motivata, ed indirizzata al Consiglio Direttivo o al Presidente o al Segretario, di almeno 1/10 degli associati.
Art.9 - Convocazione dell'Assemblea.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 30 giorni, mediante invito per lettera raccomandata, fax o e-mail a cura della presidenza o della segreteria su autorizzazione della presidenza; la convocazione dell'assemblea può essere chiesta da 1/10 degli associati con motivazione scritta al Presidente; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 10 giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma o fax con risposta di avvenuto ricevimento.
Art.10 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea
L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, salvo il caso di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del suo patrimonio.
E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio: è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a cinque per i componenti del Direttivo, mentre gli associati possono avere fino ad un massimo di otto deleghe.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.
I verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario generale in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente fra i presenti.
Tali verbali sono pubblici e messi a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede dell'Associazione.
L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima convocazione sia in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti espressi.
L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei voti espressi, salvo il caso di delibera inerente lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, per cui è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
Le deliberazioni dell'assemblea vincolano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
Nelle deliberazioni dell'Assemblea concernenti l'approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo, nonchè in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Art.11 - Forma di votazione
L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano o per voto comunicato agli associati a distanza, ovverossia a mezzo email, telefax o altri mezzi di comunicazione a distanza. Nel caso di voto a distanza, la richiesta di voto e le modalità dello stesso dovranno essere indicate nella convocazione di cui all'articolo nove del presente statuto. Su decisione del Presidente la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
Art.12 - Compiti dell'Assemblea
All'assemblea spettano i seguenti compiti
In sede ordinaria:
a) discutere e deliberare sui rendiconti consuntivi e preventivi e sulle relative relazioni del Consiglio Direttivo;
b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario generale, il Tesoriere, i membri del Collegio dei Sindaci e quelli del Collegio dei Probiviri;
c) (annullato)
d) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
e) deliberare sull'approvazione e sulle modifiche dei regolamenti.
In sede straordinaria:
a) deliberare sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio associativo;
b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
c) deliberare sul trasferimento di sede dell'associazione.
Art.13 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di quattro ad un massimo di dieci membri.
I membri del Consiglio Direttivo possono essere anche non associati [nel senso che i rappresentanti di una società come persone fisiche decidono per la società ma loro stessi in prima persona non sono associati, per esserlo dovrebbero iscriversi anche a titolo personale e non solo aziendale – ma questo non è necessario per operare nel direttivo] e devono essere scelti preferibilmente tra persone che si occupano di serigrafia, tampografia, serigrafie tessile e altre tecnologie correlate.
I membri del Consiglio Direttivo si definiscono anche con i termini di rappresentanti del direttivo o consiglieri.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e al termine del mandato possono essere riconfermati.
Per tutti i membri del Consiglio Direttivo, quattro assenze all'anno alle riunioni del consiglio determinano la decadenza dall'incarico.
I membri del Consiglio Direttivo non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 degli associati.
Con la stessa maggioranza può essere revocato il singolo consigliere qualora le decisioni assunte dal medesimo vengano valutate, sulla base di fondati motivi, contrarie con lo scopo dell’associazione o comunque contrarie agli interessi della medesima.
Art.14 - Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) deliberare sulle questioni riguardanti l'amministrazione dell'associazione per l'attuazione delle finalità di cui all'art.2, assumendo tutte le iniziative del caso;
b) deliberare sulle misure attuative delle direttive generali indicate dall'assemblea;
c) controllare i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario di ordinaria e straordinaria amministrazione;
e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
f) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci e l'eventuale esclusione dei soci a norma dell'art.6;
h) deliberare il riconoscimento delle qualifiche di socio di cui all'art.5, non appena si perfezionino i presupposti di fatto per il predetto riconoscimento;
i) definire l'entità della quote di iscrizione e del contributo annuo associativo;
j) stabilire, per esigenze eccezionali, straordinarie e contingenti dell'associazione, la corresponsione di un contributo straordinario da parte degli associati;
k) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere fra i soci;
l) deliberare su tutte le altre materie e questioni non espressamente assegnate, dal presente Statuto, alla competenza dell'assemblea.
m) deliberare sul trasferimento di sede dell'associazione.
Art.15 - Riunioni del Consiglio Direttivo
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono ordinarie e straordinarie.
Le ordinarie sono almeno trimestrali.
Le riunioni straordinarie sono convocate, per questioni di particolare urgenza o importanza, da almeno due membri del Consiglio Direttivo, o dal Presidente o da 1/5 degli associati con motivazione scritta al Presidente.
Nel caso di convocazione da parte degli associati, alla riunione del Consiglio Direttivo potranno presenziare tre associati designati all'uopo dall'Assemblea generale, i quali svolgeranno solo funzioni consultive.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata o con telegramma o con missiva a mezzo e-mail o a mezzo telefax almeno cinque giorni prima della stessa.
In caso di urgenza le riunioni possono essere convocate per telegramma o telefax inviato almeno due giorni prima.
Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in sua assenza, da un consigliere designato fra i presenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono registrate su apposito verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.
Il verbale è pubblico e può essere consultato da tutti gli associati.
Art.16 - Presidente
Il Presidente rappresenta l'Associazione, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.
Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente, rappresentante anch'esso degli stampatori, è eletto ogni due anni dall'Assemblea ordinaria degli associati.
Il Presidente vigila sul corretto andamento delle sedute del Consiglio Direttivo, ne controlla la correttezza dell'operato alla luce delle disposizioni statutarie ed ha potere decisionale nel caso di parità di voti nell'ambito dello stesso Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui il Presidente ometta di svolgere o non svolga diligentemente i compiti conferitigli dal presente Statuto, l'Assemblea generale, in sede ordinaria, può deliberare, con motivazione, la revoca del Presidente dalla propria carica.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente il quale rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Art.17 – Probiviri e Sindaci
I Probiviri debbono essere persone autorevoli per prestigio e qualità morali.
Il loro compito è quello di intervenire in caso di controversie interne dell’associazione o in occasione di episodi che possono turbare la vita dell’associazione stessa.
Con apposita relazione scritta richiamano organi o singoli associati ai loro doveri e propongono all’assemblea sia di radiare sia di rifiutare la richiesta di iscrizione.
Il Collegio dei Sindaci deve essere composto da persone competenti nel settore contabile.
Il suo compito è quello di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili.
Ha il potere di richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi doveri qualora ravvisi irregolarità di ordine contabile.
Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Sindaci, eletti con le stesse modalità previste per l’elezione del Consiglio Direttivo, sono composti da tre membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art.18 - Segretario
Il Segretario svolge tutte le attività materiali ed esecutive necessarie al corretto funzionamento dell'Associazione ed all'attuazione delle delibere adottate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Generale degli Associati.
In particolar modo il segretario coordina le risorse, le persone e i tempi necessari per eseguire i programmi e le attività indicate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Generale.
Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza potere di voto. Può tuttavia intervenire per esprimere il proprio parere e la propria preferenza, su richiesta del Presidente o della maggioranza dei presenti alla riunione del Consiglio Direttivo.
Il Segretario resta in carica tre anni ed è eletto dall'Assemblea ordinaria degli associati. Nel caso in cui il Segretario ometta di svolgere o non svolga diligentemente i compiti conferitigli dal presente Statuto, l'Assemblea generale, in sede ordinaria, può deliberare, con motivazione, l'esclusione del Segretario dalla propria carica.
Il Segretario partecipa altresì alle riunioni dell'Assemblea e, se associato, ha diritto di voto. Il Segretario cura e aggiorna il libro degli associati e provvede a tutte le formalità materiali necessarie all'iscrizione ed alla contribuzione degli associati.
Il Segretario viene assunto dall'Associazione con regolare contratto di lavoro subordinato, la cui retribuzione, definita nella misura e nelle modalità del Consiglio Direttivo (nel rispetto delle prescrizioni del CCNL di riferimento), rientra nella contabilità di gestione dell'Associazione o, alternativamente, con contratto di lavoro autonomo, i cui oneri anch'essi rientrano nella contabilità di gestione dell'Associazione. La retribuzione del segretario è decisa con apposita delibera nelle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art.19 - Tesoriere
Il Tesoriere è preposto al controllo del fondo patrimoniale dell'Associazione. Rende immediatamente disponibili le risorse patrimoniali dell'Associazione per gli scopi deliberati dal Consiglio Direttivo.
Redige il rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo. Il tesoriere resta in carica tre anni ed è eletto dall'Assemblea generale ordinaria degli associati. Nel caso in cui il Tesoriere ometta di svolgere o non svolga diligentemente i compiti conferitigli dal presente Statuto, l'Assemblea generale, in sede ordinaria, può deliberare, con motivazione, l'esclusione del Tesoriere dalla propria carica.
Art.20 - Rendiconto preventivo e consuntivo
I rendiconti preventivi e consuntivi dell'Associazione, redatti materialmente dal Tesoriere, controllati e votati dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea nel rispetto delle norme del presente Statuto, sono pubblici e sono messi a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede dell'Associazione.
Art.21 - Fondo patrimoniale
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dalle quote da versarsi all'atto dell'iscrizione;
- dai contributi annui ordinari;
- da eventuali contributi straordinari;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere;
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi e associati;
- da beni mobili o immobili eventualmente acquistati o il cui utilizzo sia stato in qualsiasi altro modo acquisito dall'associazione per l'esercizio dello scopo sociale.
Art.21 bis - Durata del periodo di contribuzione
I contributi annui ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.
Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale, ordinario e straordinario, per tutto l'anno in corso.
Art.22 - Divieto di distribuzione degli utili
E' fatto divieto assoluto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.23 - Articolazioni territoriali
L'associazione si suddivide, al proprio interno, nelle seguenti macroaree:
Nord-Ovest:
Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria;
Nord-Est:
Veneto, Friuli, Tentino
Centro Italia:
Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna
Sud-Italia:
Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.
L'appartenenza alla macroarea si accerta con riferimento alla sede legale dell'associato.
Nell'ambito delle predette articolazioni territoriali, gli associati potranno costituire autonomie organizzative identiche a quelle indicate negli articoli dall'8 al 19 del presente Statuto.
Compito di tali autonomie organizzative è quello di raccogliere indicazioni, istanze e proposte da portare all'ordine del giorno nelle riunioni del Consiglio Direttivo nazionale nonchè cooperare con gli organi nazionali ai programmi ed alle attività da svolgersi nell'area di riferimento. Le autonomie organizzative territoriali avranno una organizzazione simile a quella centrale, con un presidente stampatore che può essere anche segretario e con almeno due rappresentanti, di cui i fornitori non saranno per numero più degli stampatori. I presidenti delle macroaree o regionali non avranno rappresentanza legale esterna all'Associazione.
Per tutto quanto non indicato nel presente articolo, si rimanda alle disposizioni del presente Statuto in materia di organi nazionali in quanto compatibili.
Art.24 - Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto dall'assemblea ad altra associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.25 - Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno approvato a cura dell'Assemblea generale ordinaria su elaborazione del consiglio direttivo.
Art.26 - Disposizioni generali
Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
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